Confcommercio Molise giudica positivamente la recente approvazione della proposta di Legge regionale n. 26, concernente la modifica dell’art. 3 della Legge regionale 7 giugno 2011, n. 9, sul c.d. “Turismo rurale”.
L’eliminazione del vincolo dei 100 coperti con riferimento all’offerta di ristorazione nell’ambito del turismo rurale può fornire infatti, come ribadito nel corso dell’audizione della Commissione consiliare competente, un’ulteriore spinta allo sviluppo del turismo e del territorio, ampliando il novero dei soggetti ammessi a svolgere tale attività.
La modifica apportata al testo legislativo ha il merito di incentivare le offerte gastronomiche tipiche e l’uso delle materie prime locali per tutti i pubblici esercizi abilitati alla fornitura del servizio di somministrazione, a prescindere dalle dimensioni della struttura o dalla relativa capacità ricettiva.
In sede di Commissione, tuttavia, Confcommercio Molise ha posto all’attenzione dei consiglieri un profilo di criticità che caratterizza l’intero impianto normativo, ovvero l’utilizzo indebito – o comunque non chiaro – della locuzione “offerta ristorativa”.
L’attività ristorativa, infatti, è quella diretta alla fornitura del servizio di ristorazione che consiste, ai sensi della Legge 25 agosto 1991, n. 287, art. 5, nella “somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (svolto dai ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)”.
Per gli imprenditori agricoli richiamati nella legge sono succedute diverse riforme normative nazionali che, pur ampliando progressivamente l’attività di vendita diretta, sino a consentire il consumo sul posto di prodotti della terra, anche trasformati, provenienti in misura prevalente dalle loro aziende effettuata anche in modalità itinerante su aree pubbliche e private, tuttavia, non hanno mai attribuito agli stessi la facoltà di esercitare il servizio di somministrazione, prerogativa riconosciuta solo ed esclusivamente al comparto dei pubblici esercizi.
Alla luce di quanto considerato, premesso che il testo normativo in vigore fa esclusivo riferimento all’attività di ristorazione e non al c.d. consumo sul posto, riteniamo necessario un immediato chiarimento, onde evitare interpretazioni errate. Occorre Ribadire che gli unici soggetti legittimati a svolgere l’offerta di ristorazione citata possono essere i pubblici esercizi di cui alla legge n. 287/1991, che tra l’altro sono, per loro stessa natura e vocazione, la migliore rete di valorizzazione e distribuzione dei prodotti agricoli.
Pertanto, le aziende agricole, sebbene in base alla medesima norma siano ammesse a svolgere attività di turismo rurale, non possono espletare la tipologia di attività rurale ristorativa, bensì unicamente – ed eventualmente – svolgere attività relative all’offerta di ricettività in esercizi alberghieri ed extralberghieri e quelle relative all’offerta di servizi di organizzazione e di supporto finalizzati alla corretta fruizione dei beni naturalistici.
Va chiarito che la legge regolamenta le attività di turismo rurale e non attività di agriturismo. Confcommercio Molise riafferma la necessità di una revisione organica della normativa di riferimento del settore turistico auspicando la definizione di un testo unico che disciplini tutta la materia. Infine è necessario da parte degli organi di controlli venga effettuata una puntuale e continua attività di prevenzione e vigilanza per garantire legalità e concorrenza leale tra le imprese.