In relazione all’Ordinanza n.31 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Molise, le scriventi associazioni Confcommercio Molise, Casartigiani Molise, Confartigianato Molise, Unione Regionale Artigiani (U.R.A.) – Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane (C.L.A.A.I.) e CNA Molise (Confederazione Nazionale dell’Artigiano e della Piccola e Media Impresa) hanno inviato una richiesta di chiarimento urgente al Presidente Donato Toma, nonché all’Ispettorato del Lavoro del Molise, al SC Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, al Questore di Campobasso, al Prefetto di Campobasso e al Prefetto di Isernia.
In particolare la richiesta di chiarimento urgente si rende necessaria in merito all’interpretazione dell’art. 1 del DPCM del 17 maggio 2020 che ha subordinato la ripresa delle attività dei servizi di ristorazione, delle attività inerenti ai servizi alla persona e delle attività degli stabilimenti balneari, al preventivo accertamento da parte delle regioni della “compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori” e all’individuazione di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
In questo senso l’Ordinanza n.31 del 17/05/2020 afferma che è fatto onere alle attività medesime di trasmettere alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise un documento di valutazione rischi, sottoscritto dal legale rappresentante, con il quale si dichiarano, nelle forme di cui all’art.38 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., in modo analitico, le misure adottate in ottemperanza alle indicazioni contenute nell’allegato 1 all’ordinanza.
Le scriventi associazioni di categoria del commercio, dell’artigiano e delle piccole e medie imprese nella lettera inviata alle Autorità menzionate, nelle more di ulteriori indicazioni in relazione all’andamento epidemiologico, segnalano che alla data di ieri ad alcune attività soggette a controllo, è stato precisato che, oltre all’autocertificazione dell’applicazione delle linee guida di cui all’Allegato 1, va inviato il DVR (D.gls81/2008), chiedono di chiarire urgentemente se l’autocertificazione è limitata alla valutazione del rischio contagio da Coronavirus, in linea con le indicazioni dell’allegato 1 (come obbligo a se stante rispetto alle indicazioni e al D.lgs 81/2008), fermo restando per le imprese in cui operano lavoratori l’adozione integrale del protocollo del 24 Aprile 2020,che è integrazione al documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs 81/2008, cosi come sancito nella stessa premessa “possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”.
Tutto ciò in considerazione che l’applicazione delle misure, che devono recepire gli indirizzi operativi di contrasto alla emergenza coronavirus, devono essere adottate anche da ditte individuali, molte delle quali non operano con personale dipendente e che pertanto non sono obbligate ai sensi del D.lgs 81/2008 alla valutazione dei rischi e alla conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art 28 del D.lgs 81/2008.
Considerato, inoltre, che l’obbligo della valutazione dei rischi per le attività ove sono presenti Lavoratori, come definiti all’art 2 del Dlgs 81/08, è comunque previgente e che dunque già costituisce obbligo e che per le predette aziende con lavoratori, in virtù di quanto sancito nelle premesse all’allegato 1, le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale.
Preso atto che, infine, con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal Dpcm del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità, le aziende con lavoratori pertanto devono integrare la propria valutazione dei rischi, in linea con il Protocollo del 24 aprile 2020, allegato 6 al Dpcm 26 aprile 2020 e valido per le generalità delle aziende.