L’impiego di cartelli tramite i quali veicolare le informazioni necessarie a garantire il rispetto della normativa vigente può risultare spesso vantaggioso per gli operatori ma, nella maggior parte dei casi, non è obbligatorio.
Si estende, invece, ai locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commerciali, l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).
Il DPCM del 7 agosto stabilisce che le attività commerciali al dettaglio devono assicurare, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Poiché la responsabilità ricade sull’esercente, può essere utile esporre dei cartelli che invitino la clientela ad attenersi alle prescrizioni.
Si tratta di strumenti facoltativi la cui adozione, tuttavia, può servire a tutelare l’esercente dal rischio di eventuali contestazioni, dal momento che costituisce una testimonianza tangibile della sua volontà di far rispettare le regole.
Quali sono le indicazioni delle Regioni?
Le attività economiche, produttive e ricreative, invece, devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida adottate a livello nazionale.
L’allegato 9 al DPCM contiene le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. In molti casi le Regioni si sono limitate a recepirle senza modifiche: in caso contrario, tuttavia, sarà necessario applicare quanto stabilito nelle ordinanze regionali in materia.
Focus sulle attività del commercio al dettaglio
La scheda relativa al commercio al dettaglio prevede l’obbligo di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. Al riguardo, si evidenzia che l’allegato 19 al DPCM contiene appunto l’elenco delle Misure igienico-sanitarie raccomandate sull’intero territorio nazionale. Il DPCM prevede, inoltre, che i sindaci e le associazioni di categoria promuovano la diffusione delle informazioni su tali misure anche presso gli esercizi commerciali.
Anche in tal caso, tuttavia, le norme non prescrivono necessariamente l’impiego di cartelli: le informazioni potrebbero, teoricamente, essere fornite anche con altre modalità (ad es. un supporto video), sebbene sia evidente che l’uso dei cartelli sia particolarmente indicato, se non altro per ragioni di praticità.
Sempre riguardo alle attività commerciali al dettaglio, è opportuno rammentare che le linee guida non prevedono che l’accesso sia limitato a un numero specifico di persone per volta, né stabiliscono che l’esercente debba indicarne uno.
L’allegato 11 al DPCM contiene un elenco di Misure per gli esercizi commerciali tra le quali figura anche il criterio secondo cui per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori.
Tuttavia, il rispetto di tali misure è semplicemente raccomandato e non obbligatorio.
La già citata scheda sul commercio al dettaglio, invece, stabilisce l’obbligo di Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
Sarà quindi possibile impiegare dei cartelli per indicare le modalità di accesso al negozio ed eventualmente per definire il numero massimo di clienti ammessi simultaneamente all’interno. L’esercente è comunque sempre libero di utilizzare strumenti differenti, purché sia in ogni caso in grado di dimostrare, in sede di controllo, di aver ottemperato all’obbligo.
Tali regole riguardano le attività di commercio al dettaglio, è però importante sottolineare che le linee guida prevedono obblighi differenziati a seconda dell’attività. Nel caso dei rifugi alpini dotati di tavole o panche esterne alla struttura, ad esempio, è prescritta l’affissione di cartelli informativi.
Rimane, quindi, sempre necessario verificare quali siano le regole adottate a livello regionale, e quali quelle riferite alla singola attività d’interesse, nella consapevolezza però che, in molti casi, la scelta circa l’impiego di cartelli è rimessa agli operatori.
È infine opportuno evidenziare che l’impiego di cartelli può risultare obbligatorio o comunque opportuno al fine di ottemperare a quanto previsto dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro di cui all’allegato 12 del DPCM.
Linee Guida per le Attività Economiche e Produttive
- Ristorazione;
- Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge);
- Attività ricettive;
- Servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori);
- Commercio al dettaglio;
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);
- Uffici aperti al pubblico;
- Piscine;
- Palestre;
- Manutenzione del verde;
- Musei, archivi e biblioteche;
- Attività fisica all’aperto;
- Noleggio veicoli e altre attrezzature;
- Informatori scientifici del farmaco;
- Aree giochi per bambini;
- Circoli culturali e ricreativi;
- Formazione professionale;
- Cinema e spettacoli dal vivo;
- Parchi tematici e di divertimento;
- Sagre e fiere locali;
- Strutture termali e centri benessere;
- Professioni della montagna e guide turistiche;
- Congressi e grandi eventi fieristici;
- Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse;
- Discoteche.
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