Energia, le novità per il credito d’imposta

ENERGIA. LE NOVITA’ PER IL CREDITO D’IMPOSTA


Il credito d’imposta per il consumo di energia elettrica e gas è stato prorogato anche per il 3° trimestre 2022, sia per le imprese cosiddette energivore e gasivore, che per le altre imprese. La proroga è stata disposta dal’art. 6, D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) che prevede quindi 3 mesi in più, ossia luglio-agosto-settembre, sui quali calcolare il credito spettante.

L’agevolazione per le imprese energivore/gasivore è nella seguente misura:
• 25% del costo per kWh della componente energia (voce “spesa per la materia energia” indicata nella bolletta) acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022. Sempre a condizione dell’incremento del 30% già noto per i precedenti trimestri;
• 25% del costo del gas acquistato e consumato nel 3° trimestre 2022. Sempre a condizione dell’incremento del 30% già noto per i precedenti trimestri.
Per le imprese non energivore/gasivore invece la misura è del:
• 15% del costo per kWh della componente energia (voce “spesa per la materia energia” indicata nella bolletta), acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022. Sempre a condizione dell’incremento del 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019 . ( per accedere le imprese debbano avere un contatore pari superiore a 16.5 kw )
• 25% del costo del gas acquistato e consumato nel 3° trimestre 2022. Sempre a condizione dell’incremento del 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019
Come per i crediti del 2° trimestre, è stata introdotta una facilitazione per il conteggio per i contribuenti non energivori/gasivori che hanno mantenuto il medesimo fornitore di energia elettrica o gas nel 2019 e nel 2022. Tali soggetti possono inviare, per esempio via PEC, al fornitore di energia elettrica e/o gas una richiesta del conteggio.

Si ricorda che il credito deve essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2022 tramite i seguenti codici tributi:

“6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
“6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
“6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”,
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Il credito può essere ceduto a terzi entro il 21.12.2022, i quali tuttavia devono sempre utilizzarlo entro il 31.12.2022.
Infine, non operano più i limiti de minimis che avrebbero previsto un tetto di agevolazioni pari a 200.000 euro massimo nel triennio.