E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, ed è in vigore (salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera d) , n. 6 riguardante l’attività didattica, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020,), il nuovo Dpcm datato 18 ottobre 2020 che introduce ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19. I nostri uffici stanno al momento analizzando i risvolti della normativa per le attività del commercio turismo e servizi, nel frattempo si riporta un’estrema sintesi dei contenuti.
- I sindaci potranno disporre la chiusura dopo le 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti, pur garantendo l’accesso alle attività commerciali;
- Tutte le attività ristorazione (ad eccezione di quelle collocate in ospedali, autostrade e aeroporti) sono consentite dalle 5 alle 24 se il consumo avviene ai tavoli; se la somministrazione non avviene al tavolo le attività sono consentite fino alle 18; l’asporto è consentito fino alle 24; delivery senza limiti di orario. Max 6 persone per singolo tavolo. I locali devono affiggere all’esterno il numero max di capienza;
- Sale gioco e bingo aperti sino alle 21;
- Vietate sagre e fiere (consentiti solo gli eventi fieristici di carattere nazionale ed internazionale), stop a convegni e congressi in presenza;
- Palestre e piscine: una settimana di tempo per verificare il rispetto dei protocolli sicurezza, altrimenti si andrà verso la chiusura degli stessi.
Il testo del decreto: