Lo scorso 24 aprile, su invito dei Ministri del Lavoro e delle Attività produttive è stato sottoscritto un aggiornamento al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, condiviso lo scorso 14 marzo tra le organizzazioni datoriali e le OOSS confederali.
Il medesimo protocollo era stato poi declinato in un documento settoriale tra Confcommercio e le OOSS di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs.
Tale protocollo è orientato a fornire indicazioni specifiche in vista della cosiddetta “Fase 2” di riavvio delle attività rimaste sospese in attuazione dei diversi provvedimenti del Governo succedutisi dal 1 marzo in poi.
Il confronto ha comportato implementazioni e specificazioni ai 13 punti di cui era composto il Protocollo del 14 marzo, nella direzione non più di una gestione emergenziale del fenomeno COVID – 19, bensì di un consolidamento di comportamenti e adempimenti in termini di prevenzione per una durata di medio termine, come specificato nella Premessa al documento.
Trattandosi di un aggiornamento del Protocollo del 14 marzo, numerosi sono gli aspetti ribaditi:
il favore delle parti verso lo svolgimento di “lavoro agile” nelle modalità semplificate;
il ricorso agli ammortizzatori sociali, in assenza di condizioni di sicurezza per la ripresa o la prosecuzione delle attività economiche o professionali, che possa comportare ancora un periodo di sospensione o chiusura per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro;
il confronto ed il coinvolgimento delle OOSS con il contributo degli RLS, piuttosto che degli RLST, avendo a riferimento le specificità delle singole realtà economiche.
L’obiettivo condiviso si incentra, in questa fase, sulla necessità di “fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID – 19”, che tuttavia continua ad essere considerato, ai fini degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, un “rischio generico”, rispetto a cui pertanto non si ritiene dovuto un adeguamento del DVR.
Rischio generico ma il cui allarme sociale è fortemente sentito dalle parti sottoscrittrici, da convenire che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività.
Nel merito, al punto 1) INFORMAZIONE vengono individuati gli obblighi in tal senso del datore di lavoro, ma contemporaneamente anche obblighi a carico del lavoratore, sia di ordine informativo che comportamentale, anche relativamente al corretto uso dei DPI.
Al punto 2) INGRESSO IN AZIENDA, spicca rispetto alle seguita dall’applicazione disposizioni già introdotte dal Protocollo 14 marzo, la certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” del tampone per il rientro di lavoratori già risultati positivi.
Quanto al punto 3, le novità sull’ACCESSO dei fornitori esterni si soffermano sui rapporti di appalto che coinvolge innanzitutto l’appaltatore che sia a conoscenza di casi di contagio tra i propri addetti e che deve vigilare sul rispetto delle disposizioni perviste nell’azienda in cui si svolge l’appalto.
Riguardo la PULIZIA e SANIFICAZIONE dell’azienda, il punto più rilevante è che è stata chiarita la portata dell’accezione “sanificazione”, che aveva portato a interpretazioni non univoche soprattutto, riferendosi ora esplicitamente alla sanificazione individuata dal Ministero della Salute (circ. 5443/2020) ovvero una “pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero” eseguibile pertanto dal personale ordinariamente addetto a tali servizi, e non già delle sanificazioni che comportino certificazioni di ditte esterne specializzate.
Al punto 5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI si sancisce l’obbligo di assicurare i gel detergenti per le mani ai lavoratori.
Al punto 6, circa i DPI, l’obbligo individuato riguarda le mascherine chirurgiche che devono essere indossate negli spazi comuni.
Per trovare altre novità si passa al punto 8 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE dove si fissa l’attenzione allo smart working anche in termini di bisogni di assistenza specifica o di impiego più funzionale., ricordando altresì la misura comportamentale del distanziamento interpersonale, anche in termini di organizzazione del lavoro, con rimodulazione di spazi ed orari.
Infine si è intervenuto sostanzialmente sui punti 12 e 13 per fissare l’attenzione sulle funzioni del medico competente considerati i suoi ruoli “istituzionali” e la gestione del protocollo o attraverso comitati aziendali ovvero comitati a livello territoriale.
Per le specifiche determinazioni, vi rinvio alla lettura del Protocollo, che si allega nelle versione definitiva, ma che non ha ancora la firma dei sottoscrittori.
Resta la raccomandazione di fare riferimento ai propri consulenti della sicurezza e dell’HCCP per dubbi relativi alla propria attività o prima di prendere iniziative facenti seguito a proposte commerciali.
I nostri uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti e supporto.
Il testo del protocollo
200424_PROTOCOLLO_condiviso_SICUREZZA_aggiornamento_vers24apr