Il decreto crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate. La legge annuale per il mercato e la concorrenza (124/17) aveva infatti escluso l’adempimento, in un’ottica di semplificazione, per gli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i rifugi alpini, le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati.
L’agenzia delle Dogane aveva successivamente chiarito che l’esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all’interno di sagre, fiere, mostre (Nota RU 113015 del 9 ottobre 2017 dell’Agenzia delle Dogane).
L’obbligo di denuncia all’Agenzia doganale e di licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all’ingrosso o che gestiscono i depositi. L’obbligo di denuncia fiscale è dunque reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell’esonero a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della Legge.